Firmato il decreto per l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento 2022 del personale scolastico ed educativo: tutto sulle domande da presentare a breve.
Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto ministeriale 60 del 10 marzo 2022 e allegati per l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del personale scolastico ed educativo.
Ricordiamo che nelle graduatorie a esaurimento sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento.
Sono strutturate su base provinciale, sono aggiornate con cadenza triennale in relazione alla posizioni degli iscritti ma, per la legge 296 del 27 dicembre 2006, sono chiuse all’inserimento di nuovi aspiranti.
Indice dei contenuti
Le regole dell’aggiornamento rimangono uguali a quelle dei precedenti trienni:
Le domande di permanenza / aggiornamento / reinserimento / trasferimento / conferma della riserva / scioglimento della riserva potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, dalle ore 9.00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022.
Qui di seguito tutto sull’aggiornamento delle GAE.
Dalle 9:00 del 21 marzo alle 23:59 del 4 aprile 2022.
Attraverso “Istanze on Line (POLIS)”, con credenziali SPID o utenza valida per l’accesso al servizio.
Personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle GAE, compresi i docenti cancellati per non aver presentato la domanda in occasione di precedenti aggiornamenti
Quelli conseguiti dopo il 16 maggio 2019 (scadenza domande del precedente triennio) ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Si possono anche dichiarare quelli già posseduti, ma non presentati entro il 16 maggio 2019. I servizi dell’as 2018/2019 successivi al 16 maggio 2019 possono essere dichiarati solo se l’aspirante non aveva già dichiarato il punteggio massimo consentito per l’anno scolastico.
L’aspirante deve scegliere la graduatoria su cui far valutare il servizio, che vale massimo 6 punti nell’infanzia e massimo di 3 punti nella primaria.
Sono valutati i servizi che rientrano nei progetti promossi dalle Regioni previa convenzione con il MIUR, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall’as 2012/2013. I rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.). sono valutabili in relazione ai giorni di effettiva prestazione.
Gli aspiranti che conseguono la specializzazione sul sostegno entro i termini per la presentazione delle domande possono iscriversi negli elenchi per il sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali siano inseriti nelle GAE e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione. Punteggio e fascia con cui si è collocati negli elenchi del sostegno sono i medesimi di quelli con cui si è inseriti nella GAE. Per la secondaria è usato il punteggio più alto con cui l’aspirante è inserito nelle graduatorie delle classi di concorso.
Possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022.
Se prestato con il possesso della specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione a scelta. In mancanza di specializzazione, la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la nomina.
Risulta necessario essere in possesso dello specifico diploma di specializzazione
Qui di seguito tutto sull’aggiornamento della 1a fascia graduatorie d’istituto
Un successivo avviso indicherà la tempistica per la scelta delle scuole
Gli aspiranti inseriti nelle GAE per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di istituto.
Tramite “Istanze on Line (POLIS)” con credenziali SPID, o un’utenza valida per l’accesso ai servizi di “Istanze on Line (POLIS)”
Per la scuola dell’infanzia e primaria, massimo 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni; nell’ambito delle 10 istituzioni si possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.
Si può indicare per la 1 fascia d’istituto una provincia diversa da quella in cui si è inseriti in GAE. Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze.
A questo link potete consultare il testo completo del Decreto.
Invece a questo link potete consultare gli allegati.